Separazioni e divorzidavanti all'avvocato
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art.6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per laproposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazionepersonale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n.898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
- nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
- nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere ancheun passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguitodi negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10giorni al comune di:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: demografici@pec.comunecavallinotreporti.it
L’ufficiale di stato civile dovrà trascrivere l’atto eannotarlo nei registri di stato civile (nascita e matrimonio)
Separazioni e divorzidavanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio odi modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori oportatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero residenza di uno dei coniugi
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
A decorrere dal 9/12/2014, sarà possibile fissare un appuntamento ai seguentinumeri telefonici: tel. 0412909757/758.
In allegatoin fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (inbase alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi epresentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giornodell’appuntamento.
L’ufficiale di stato civile dovrà trascrivere l’attodi accordo e annotarlo nei registri di stato civile (nascita e matrimonio); se vi è l’iscrizione della causa in tribunale, l’atto va inviato alla cancelleria. Se non viene confermato l'accordo l’ufficiale di stato civile dovrà trascrivere l’atto di accordo ma non annotarlo nei registri di stato civile (nascita e matrimonio)