A chi è rivolto
Possono costituire un'unione civile due persone dello stesso sesso maggiorenni che si trovano nelle condizioni previste dalla legge:
- non essere sposati o parti di altra Unione Civile;
- non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
- non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
- nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).
- i cittadini stranieri devono essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, che viene rilasciato dall'Ambasciata del proprio Stato presente sul territorio italiano, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile