Descrizione estesa
In relazione alla campagna di macellazione suini a domicilio per uso familiare che va dal 15 ottobre 2024 al 31 marzo 2025, si ricorda che dal 2021:
- la procedura che prevedeva “l’autorizzazione dall'Autorità comunale” è stata sostituita dalla “Comunicazione del luogo e della data della macellazione all’AULSS territorialmente competente sull’allevamento”, da parte del privato interessato. Per Cavallino-Treporti trattasi di Ulss 4 V.O.;
- non vi è più l’obbligo dell’ispezione sistematica, da parte del veterinario dell’AULSS, delle carni degli ungulati macellati al di fuori del macello per il consumo domestico privato, ma la disciplina di tale attività è stata posta in capo alla Regione; i privati interessati possono comunque richiedere l’ispezione delle carni come prestazione a pagamento.
Solo gli allevatori registrati nella Banca dati nazionale BDN possono macellare gli animali, da loro stessi allevati, al di fuori di un macello riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, ai fini del consumo domestico privato.
RACCOMANDAZIONI PER LA PESTE SUINA AFRICANA PSA
La situazione epidemiologica in relazione alla PSA impone la necessità di mettere in atto una serie di precauzioni per garantire condizioni di biosicurezza correlate alla macellazione e alla successiva lavorazione delle carni, in particolare si ritiene fondamentale ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso allevamenti di suidi ancorché familiari.
- Presso gli allevamenti “non familiari‟ di suini, non è consentito che alla macellazione al di fuori del macello per autoconsumo sia presente personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento;
- si raccomanda che qualora i suini da macellare al di fuori del macello siano due (numero massimo consentito), la macellazione del secondo ed ultimo avvenga non oltre due settimane dalla macellazione del primo;
- si raccomanda, altresì, che il personale che partecipa alla macellazione e lavorazione delle carni, compreso il norcino, proceda a lavaggio e disinfezione di attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature ecc. a conclusione dell‟attività e non si rechi presso altri allevamenti di suini, con particolare riferimento agli allevamenti industriali, senza prima aver provveduto in tal senso;
- durante le attività di macellazione e lavorazione delle carni è necessario escludere la presenza di animali domestici che possano veicolare e diffondere il virus nell‟ambiente (es, cani e gatti);
- si rappresenta che deve in ogni caso essere garantito il corretto smaltimento dei sottoprodotti della macellazione, a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative (recepite in Veneto con DGR n. 1530 de 28/03/2013), nonché dei regolamenti comunali e relative norma ambientali vigenti; la gestione dei sottoprodotti sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo in occasione delle previste attività di controllo ai sensi del piano predisposto dai servizi veterinari AULSS4;
- a meno di variazione della attuale situazione epidemiologica per PSA nel territorio regionale, in alternativa allo smaltimento tramite ditta specializzata, i sottoprodotti/SOA (es. setole, intestini e loro contenuto ed altre parti non destinate al consumo umano) derivanti dalle attività di macellazione familiare per autoconsumo possono essere sotterrati o infossati nella concimaia aziendale, ad una profondità tale da evitare che animali domestici o selvatici possano accedere a tale materiale;
- VII. resta inteso che vista la corrente situazione epidemiologica e la sua dinamicità, nonché alla luce degli esiti delle attività di rintraccio e valutati i fattori di rischio, potrebbero essere disposte ulteriori misure ed indagini diagnostiche finalizzate al monitoraggio epidemiologico e al controllo della malattia; permane infatti prioritario ridurre al minimo la ulteriore diffusione dell’infezione nel settore domestico e il coinvolgimento di altri allevamenti, contrastare in modo efficace il passaggio del virus dai selvatici ai domestici attraverso la scrupolosa applicazione e rigidi controlli in materia di biosicurezza, inclusa l’attività di formazione e sensibilizzazione;
- infine nell’attuale contesto epidemiologico resta fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell’intera filiera (compresi i detentori di suini di allevamenti familiari), finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA; pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la mortalità improvvisa, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario di Sanità Animale AULSS4 per una compiuta valutazione e l’effettuazione degli opportuni approfondimenti; la mancata segnalazione, in caso di successiva conferma del focolaio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme; in ogni caso, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.