L’art. 128, comma 1, del D.lgs 12/04/06 n. 163, prevede che l’attività di realizzazione di lavori pubblici d’importo singolarmente superiore ad € 100.000,00 avvenga sulla base di un programma triennale e dell'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno del triennio, che le amministrazioni aggiudicatici, fra cui i Comuni, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa, nonché nel rispetto delle norme urbanistiche.
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