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Attività Economiche e Mercati - Commercio su area pubblica

Si definisce commercio su aree pubbliche l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.

Mercati - autorizzazione con posteggio dato in concessione (tipo A)

Ogni operatore, in possesso dei requisiti professionali e morali, presenta la domanda presso il Comune competente per territorio e con le modalità e termini previsti dagli avvisi pubblicati nell'albo pretorio comunale, nel caso di commercio su posteggio. L’autorizzazione è rilasciata con le modalità e termini previsti dagli avvisi pubblicati nell'albo pretorio comunale.

REQUISITI PERSONALI: Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa in vigore (art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

Per esercitare l'attività è necessario:
• che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
• che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: La Regione del Veneto, con L.R. 14 maggio 2013, n.8, ha introdotto, per l’attività di commercio in area pubblica, il requisito della regolarità contributiva Inps ed Inail. Nel caso il Durc richiesto non sia regolare il Comune procede a sospendere l’attività di vendita fino ad un massimo di 120 giorni, trascorsi i quali l’autorizzazione/concessione viene revocata.

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE: Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita all'Ulss di competenza.

REQUISITI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: consultare qui https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/somm-bevande-alimenti-requisiti#REQUISIT...

PROCEDIMENTO: Rilascio di Autorizzazione di tipo "A": la domanda deve essere presentata al Suap del Comune di Cavallino-Treporti utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione di volta in volta al momento della pubblicazione del bando per i nuovi posteggi.

La pratica deve essere presentata esclusivamente attraverso SUAP collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it

ASSENZE DAL MERCATO: L’operatore decade dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da apposita comunicazione, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune tramite portale SUAP entro trenta giorni dal verificarsi dell’assenza stessa.

CANONE UNICO PATRIMONIALELe concessioni annuali e stagionali aventi validità pluriennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone unico patrimoniale (istituito con L.160/2019 art. 1 comma 837) che assorbe sia il pagamento dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che il pagamento della Tassa sui rifiuti.
L'art. 9 ter comma 3 del D.L. 137/2020 ha stabilito, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i titolari   di  concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico per  l'esercizio del commercio su aree pubbliche SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL CANONE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/normativa-aree-pubbliche

Commercio itinerante (Tipo B)

L’autorizzazione è rilasciata dal primo Comune in cui l’operatore intende avviare l’attività.

REQUISITI PERSONALI: Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa in vigore (art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
Per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: la Regione del Veneto, con L.R. 14 maggio 2013, n.8, ha introdotto, per l’attività di commercio in area pubblica (autorizzazione tipo A con posteggio fisso e tipo B itinerante), il requisito della regolarità contributiva Inps ed Inail. 
Nel caso il Durc richiesto non sia regolare il Comune procede a sospendere l’attività di vendita fino ad un massimo di 120 giorni, trascorsi i quali l’autorizzazione/concessione viene revocata.

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE: nel caso di vendita di generi alimentari è necessario avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita all'Ulss di competenza.

REQUISITI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: consultare qui https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/somm-bevande-alimenti-requisiti#REQUISIT...

PROCEDIMENTO: Autorizzazione di tipo "B": la domanda deve essere presentata al Suap del Comune di Cavallino-Treporti.
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda e sull'autorizzazione è possibile effettuare l'assolvimento virtuale tramite pagoPA.

Acquisto o affitto dell'autorizzazione commerciale: La presentazione della Scia di subingresso autorizza all'esercizio dell'attività su area pubblica. La ditta che acquista o prende in affitto un'autorizzazione commerciale su area pubblica, per poter esercitare l'attività, deve presentare Scia al Suap del Comune, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto notarile.

MODALITÀ DI INVIO DELLA PRATICA: La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it

!! Dal 01 aprile 2022 nuove disposizioni per il pagamento nelle operazioni di spunta !!

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Normativa regionale: https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/normativa-aree-pubbliche

Commercio Itinerante su aree demaniali marittime

PROCEDIMENTO: l’esercizio del commercio in aree demaniali in forma itinerante è soggetto al nullaosta dell’Amministrazione Comunale, che stabilisce le modalità e le condizioni per l’accesso alle aree predette. Il Comune indice annualmente gli avvisi di selezione per la formazione di una graduatoria per il rilascio di nullaosta per l’esercizio del commercio itinerante alimentare e non alimentare sul demanio marittimo per la relativa stagione balneare.Gli operatori presentano la domanda al Protocollo del Comune tra il 1 febbraio e il 15 marzo successivo.Entro il 30 aprile il servizio rilascia i nullaosta ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti, secondo la graduatoria approvata.

REQUISITI: essere titolare dell’autorizzazione per commercio su area pubblica in forma itinerante (Tipo B) per il settore alimentare.
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa in vigore (art. 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

Per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: La Regione del Veneto, con L.R. 14 maggio 2013, n.8, ha introdotto, per l’attività di commercio in area pubblica, il requisito della regolarità contributiva Inps ed Inail.

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE: nel caso di vendita di generi alimentari è necessario avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita all'Ulss di competenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/normativa-aree-pubbliche
D. Lgs. 114/1998 articoli 28 comma 9 e 30 comma 3
Legge regionale 04 novembre 2002, n. 33 art. 48-bis

Rilascio del tesserino di riconoscimento per l'attività di operatore non professionale

Per partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni in modo sporadico ed occasionale, possono chiedere il rilascio di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza (per i residenti fuori Regione il tesserino è rilasciato dal Comune di Venezia).

Non è richiesta l’autorizzazione commerciale in quanto non professionisti.

La partecipazione è limitata ad un massimo di 6 volte per l’anno solare.
Il tesserino è personale, non cedibile.
È ammessa la vendita di beni di valore non superiore ciascuno a 258,23 euro.

Documenti da presentare al Protocollo del Comune (no SUAP)

  • tesserino di riconoscimento - Articolo 9 comma 4 lett. a) L.R. n. 10/2001
  • N. 2 marca da bollo;
  • N. 1 Fototessera recente;
  • Fotocopia del permesso di soggiorno valido per extracomunitari;
  • Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla presentazione della richiesta

NORMATIVA:
- Normativa regionale: https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/normativa-aree-pubbliche
- Delibera della Giunta Regionale n. 2956 del 9 novembre 2001- Disposizioni attuative in terma di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 della L.R.n. 10 del 6 aprile 2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"
- Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, approvato con Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940

CALENDARIO FIERISTICO REGIONALE
La Regione del Veneto pubblica ogni anno il calendario fieristico regionale dove trovare l'elenco completo delle manifestazioni che si svolgono in Veneto nel corso dell'anno, suddivise in fiere internazionali, nazionali e locali. 

Validità dei tesserini rilasciati agli operatori non professionali (cd. hobbisti) nel corso del periodo emergenziale in atto
I tesserini rilasciati a partire dal 30 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, e nel corso del 2021, qualora non integralmente utilizzati per le sei presenze nell'anno solare prescritte dalla vigente normativa regionale, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 hanno validità sino al 29 giugno 2022, corrispondente al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 31 marzo 2022. 

Istanza Hobbisti

Tipo Titolo Scarica
  DOCX43,4K modulo_hobbisti

Ultima modifica: mercoledì, 17 aprile 2024

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