Informazioni
I requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre sono contenuti nell' nell’allegato A della Dgr n. 982 del 17 giugno 2014.
L’attività è autorizzata dal Comune ove ha sede l’impresa richiedente, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e di pubblica sicurezza.Per poter esercitare l'attività funebre, l'impresa deve nominare un direttore tecnico in possesso di specifici requisiti formativi, ottenuti anche presso altre Regioni.
Chi esercita l’attività funebre può gestire la casa funeraria e la sala del commiato.
L’attività funebre è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali.
E’ vietata l’intermediazione nell’attività funebre.
Per maggiori informazioni consulta la pagina della Regione del veneto dedicata alla materia
Le pratiche di avvio attività, apertura sedi secondarie, subingresso nell'attività, apertura casa funeraria e casa del commiato, cessazione attività vanno presentate al Comune attraverso lo sportello SUAP www.impresainungiorno.it (percorso: Attività di servizio - servizi alla persona - attività funebre).