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Attività di somministrazione alimenti e bevande

Attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno di pubblici esercizi

Attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno di pubblici esercizi

Descrizione dell'attività

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è l’attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

REQUISITI MORALI:
Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

REQUISITI PROFESSIONALI:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
  • avere prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare;
  • la prestazione lavorativa svolta deve risultare comunque in regola con le contribuzioni previdenziali previste;
  • essere stati iscritti al Rec (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
  • aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec.Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI DEI LOCALI:

  • il titolare deve avere la disponibilità dei locali ed essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica (agibilità/abitabilità e destinazione d'uso) e tutela dall’inquinamento acustico;
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
  • rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
  • I locali devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario
  • L'attività svolta deve rispettare tutti i requisiti in materia di inquinamento acustico.

 

Apertura dell'attività

L’apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la “Matrice di Programmazione”, allegata al regolamento comunale di settore, ed ai suoi successivi aggiornamenti.

L’avvio di nuove attività in zona contingentata ed il trasferimento verso e all’interno della stessa sono condizionati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune. L’autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.

Sono invece assoggettati alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):

  1. la nuova apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicata nelle zone non assoggettate a tutela;
  2. il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in zona non assoggettata a tutela;
  3. l’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali;
  4. l’esercizio dell’attività di somministrazione nelle ipotesi di cui all’art.6 del presente regolamento;
  5. il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o causa di morte (subingresso);
  6. l’installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di alimenti e bevande prevista all’art. 13 del presente regolamento;

È assoggettato a semplice Comunicazione:

  1. l’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita di cui all’art. 10 del regolamento vigente;
  2. l’affidamento della gestione di reparto di cui all’art. 16 del regolamento vigente;
  3. le modifiche alla gestione ordinaria dell’attività (modifica ragione sociale, modifica composizione societaria, modifica persona in possesso del requisito professionale, modifica orario/giorno di chiusura settimanale);
  4. la sospensione dell’attività.

 

Le SCIA o le Comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate esclusivamente in via telematica mediante il portale www.impresainungiorno.it

Documenti

Tipo Titolo Scarica
  PDF3,7M Regolamento somministrazione alimenti e bevande e criteri di programmazione

Subingresso nell'esercizio

Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione.

il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o mortis causa è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

L’attività deve essere avviata entro 180 giorni dalla data di trasferimento dell’esercizio

Attività di somministrazione e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità quali le manifestazioni (feste, fiere, riunioni, mostre, congressi, concerti, attività sportive, culturali, religiose ecc.) organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, nelle quali si svolge, con funzione complementare, attività di vendita e/o somministrazione, di alimenti e bevande per un periodo massimo di 30 giorni.

L’attività economica di somministrazione e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee è soggetta a Scia da presentare al Suap - Sportello unico attività produttive - da parte dell’organizzatore dell’evento.

Tale attività può essere esercitata:

  • solo durante il periodo in cui si svolge effettivamente l’evento (non può quindi avere una durata superiore a quella della manifestazione);
  • nell'ambito di una medesima manifestazione per non più di 30 giorni consecutivi e per non più di sette volte durante l’anno solare. 

Il responsabile incaricato di gestire l'attività di somministrazione deve possedere i requisiti morali previsti dalla normativa vigente (art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.) e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e quelle in materia di sicurezza.

 Per attestare la disponibilità dell’area in cui avviene la manifestazione e quindi l'attività di somministrazione è necessario:

  • il consenso scritto del proprietario in caso di utilizzo di area privata;
  • la concessione di suolo pubblico qualora si tratti di area pubblica.

Attenzione: non è necessario presentare la scia se l’attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande è svolta senza richiesta di corrispettivo per la prestazione. Permane comunque l’obbligo di rispettare la normativa igienico sanitaria.

REQUISITI:

Requisiti soggettivi
Per poter svolgere l'attività sono necessari:

  • il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71, commi 1- 5, del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
  • l'assenza di pregiudiziali ai sensi dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".

Requisiti professionali
L'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35,  prevede che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari) non sia necessario il possesso di requisiti professionali. La presentazione della scia (segnalazione certificata di inizio attività) abilita alla vendita e/o alla somministrazione.

Nell’ambito dell’attività temporanea è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 percento del volume, salvo ulteriori limitazioni.

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, le norme sull’inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità, le prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica (con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici).

Attività di somministrazione accessoria ad altra attività

Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande sono attuate in forma accessoria rispetto ad un'altra attività che é principale e nella quale si inseriscono. Si tratta di somministrazione in luoghi in cui l'accesso non é consentito liberamente a tutti.
Si tratta delle seguenti attività:

  • attività svolta al domicilio del consumatore (catering), con l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso il domicilio del consumatore o nei locali di cui abbia la disponibilità;
  • attività svolta negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari).

La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell'intrattenimento, su una superficie non superiore ad un quarto di quella complessiva;

  • attività nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture appositamente attrezzate, da uno o più datori di lavoro pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con i quali sia stato stipulato apposito contratto;
  • attività in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati;
  • attività di somministrazione all'interno dei centri commerciali;
  • nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale

Queste tipologie non richiedono il rilascio di un'autorizzazione amministrativa ma sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). 

REQUISITI SOGGETTIVI:
Per poter svolgere l'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che non sussistano a carico del titolare le cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio di cui all'art. 11 Tulps - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 - "Nuovo Codice Antimafia".
Se l'attività sia esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI PROFESSIONALI:Con riferimento alle attività sopraelencate, il possesso del requisito professionale è richiesto solo per:

  • le attività svolte al domicilio del consumatore;
  • le attività svolte negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, come previsto all'art. 3 comma 6 lettere a) e d) della l. n. 287/1991 e s.m.

In ogni caso, il soggetto titolare/legale rappresentante dell'attività è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria sia rispetto ai locali utilizzati che alle risorse umane impiegate. Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.

REQUISITI DEI LOCALI:
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità dei locali;
  • sorvegliabilità (ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del R.D. 6.5.1940 n. 635) – Tulps, accertata d'ufficio con sopralluogo della Polizia Locale);
  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • idoneità sotto il profilo igienico-sanitario;
  • rispetto della normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche;

Nel caso di somministrazione esercitata insieme ad attività prevalente di intrattenimento (ad es. impianti sportivi, parchi, ecc.) è necessario inoltre produrre una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria con l'indicazione dei relativi orari.

PROCEDIMENTO:
Per esercitare l'attività di somministrazione per le tipologie descritte è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune di Cavallino-Treporti, unitamente alla documentazione di seguito descritta.

Attenzione: la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (catering) deve essere presentata al Comune in cui ha sede legale l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.
Subingresso
In caso di subingresso per cessione d'azienda, affitto d'azienda, reintestazione, l'attività può essere esercitata dopo aver effettuato la Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia). In questo caso costituisce ulteriore requisito necessario il possesso del titolo che legittima l'attività (atto di acquisto, affitto, ecc), da dichiarare nella Scia all'atto della presentazione.

Variazioni societarie
Per le variazioni societarie è sufficiente una comunicazione al Comune.

Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
Per ampliamenti o riduzioni della superficie è sufficiente una comunicazione al Comune.

Riferimenti normativi

Ultima modifica: lunedì, 14 ottobre 2024

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