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Media struttura di vendita

Media struttura di vendita è l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 mq e 2.500 metri quadrati.

Informazioni

Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
Medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di più esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture (strade, parcheggi) o spazi di servizio (gallerie, corridoi) comuni gestiti unitariamente.
L'attività commerciale si articola in settore alimentare e settore non alimentare.

La materia del commercio al dettaglio su area privata è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
Apposito regolamento della Giunta Regionale  disciplina le grandi strutture di vendita e le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 1.500.Deliberazione di Giunta Regionale n. 1047 del 18/06/2013.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione sanitaria per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 4 V.O. 

Requisiti

REQUISITI MORALI:
Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

REQUISITI PROFESSIONALI:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente:
  1.  esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
  2.  prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore  in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare;
  3.  mansione lavorativa a norma con le contribuzioni previdenziali previste.
  • essere stati iscritti al REC (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
  • aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

ALTRI REQUISITI:
I locali dovranno essere rispettare le prescrizioni del regolamento edilizio comunale, le norme urbanistiche e la destinazione d’uso dei locali. Inoltre devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità (contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • conformità alla normativa vigente in materia di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitaria per l’utilizzazione richiesta;
  • dichiarazione di conformità dell'ultimo intervento edilizio, e destinazione d'uso commerciale;
  • dichiarazione di agibilità/abitabilità oppure allegare una asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici;
  • allegare planimetria dei locali, in scala adeguata, con evidenziata la superficie di vendita.

Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1500 mq possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq possono essere insediate:• nelle aree idonee localizzate dallo strumento urbanistico comunale sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’art. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

  • a seguito della verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate;
  • nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.

Procedimento

Sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le seguenti fattispecie:

  • apertura, ampliamento, riduzione della superficie di vendita, mutamento del settore merceologico, trasferimento di sede e subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500;
  • riduzione della superficie di vendita, mutamento del settore merceologico, modifica della ripartizione interna, subingresso delle medie strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500.

La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere presentata completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dal Regolamento Suap.
La presentazione della Scia, corredata dalla ricevuta rilasciata dal Suap, consente di iniziare l’attività.

Sono soggette ad autorizzazione commerciale: l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500.
Nelle autorizzazione commerciale devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50:

  • il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
  • il settore merceologico;
  • l’ubicazione dell’esercizio;
  • la superficie di vendita dell’esercizio.

Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.

La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 4 V.O.).

In caso di esposizione pubblicitaria (insegne, messaggi variabili, tende con pubblicità, ecc..), si ricorda che la ditta deve presentare l'istanza per l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari al Settore Polizia Municipale.

Per la vendita in spacci interni, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, il commercio elettronico, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori, vedere la voce Forme speciali di vendita al dettaglio.

Normativa

Ultima modifica: mercoledì, 17 aprile 2024

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