Informazioni
Tale attività può essere esercitata con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al Decreto 12/05/2011, n. 110 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista", con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.
L'attività di applicazione, ricostruzione, colorazione unghie rientra nella disciplina prevista per l'attività di estetista (L.R. 21/07).
Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetica che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla normativa commerciale.
L’attività di estetista può essere svolta anche:
- presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.
- presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.
E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
È altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Requisiti
REQUISITI MORALI
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona preposta all'attività, necessitano dell'assenza di pregiudiziali (di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 antimafia).
REQUISITI PROFESSIONALI
Possesso della qualificazione professionale di estetista di cui alla Legge 1/1990.
I requisiti devono essere posseduti dal titolare o da almeno uno dei soci o da un responsabile tecnico (durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio deve essere presente la persona in possesso dei requisiti professionali).
Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell'abilitazione professionale deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico, all'interno dell'esercizio.
Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale provvederà all’iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio economico amministrativo (Rea) e, per le imprese artigiane, effettuerà apposita annotazione nella sezione speciale.
QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA NELLA REGIONE DEL VENETO
REQUISITI OGGETTIVI
- È necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale o commerciale. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. Il rispetto dei requisiti è attestato da certificazione sanitaria di idoneità dei locali, da acquisire preventivamente.
- Le attrezzature utilizzabili, classificate nell’allegato Decreto 12/05/2011, n. 110 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista", non possono essere poste in uso senza che sia stata rilasciata la certificazione di idoneità sanitaria.
Apertura, trasferimento, ampliamento
Per avviare l’attività di estetista è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune nel quale si vuole aprire l’attività, previo possesso dei seguenti requisiti:
- conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari;
- abilitazione professionale.
Con la presentazione della Scia l'interessato può iniziare immediatamente l'attività; pertanto al momento della presentazione deve essere già in possesso dei requisiti.
In caso di subingresso l'attività può proseguire a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti.Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività deve essere sospesa.
La cessazione dell'attività va comunicata al Suap.
Le pratiche dello Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it