Servizi programmati
I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:
- servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto;
- servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell’ambito dell’unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l’imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio.
Servizi autorizzati ATIPICI automobilistici e di navigazione lagunare
Cosa sono: I servizi di trasporto pubblico locale atipici sono servizi di linea (percorso, fermate, orari e frequenze predeterminate) esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione; i servizi atipici sono rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone e organizza il servizio, previa stipula di un contratto privato di trasporto tra il vettore ed il committente e con onere a totale carico di quest'ultimo.
I servizi atipici non devono essere svolti in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico programmati.
I servizi atipici sono svolti con autobus o unità navali di proprietà o almeno nella disponibilità giuridica della ditta e già immatricolati per servizio di linea o di noleggio con conducente, qualora il servizio di noleggio o di linea fossero stati autorizzati da enti diversi da quello che rilascia l'autorizzazione, deve essere allegato il nulla osta al distoglimento del mezzo.
Soggetti che possono svolgere il servizio: Imprese di trasporto persone conto terzi in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento CE 1071/2009 e iscritte al Ren di cui al Regolamento CE 1071/2009, titolari di autorizzazione noleggio con conducente autobus/GT o esercenti servizi di linea.
Modalità di presentazione stanza: L'istanza del vettore deve essere corredata dal contratto di trasporto, debitamente registrato a norma di legge, stipulato con il committente, contenente l'individuazione dei soggetti a cui è rivolto il servizio (dipendenti di un'impresa, clienti di un centro commerciale o di una struttura ricettiva, ecc.) ed il programma di esercizio (percorso, fermate, orari, frequenza, approdi se trattasi di servizio atipico svolto con unità navali). Va trasmessa all'indirizzo PEC protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
Costo: 2 marche da bollo da euro 16,00
Normativa di riferimento:
- Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
- Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, art 4, commi 3 e 4 lettera a)
Servizi autorizzati COMMERCIALI automobilistici e di navigazione lagunare
Cosa sono: I servizi di trasporto pubblico locale commerciali sono servizi di linea (percorso, fermate, orari e tariffe predeterminate) esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione; tali servizi sono svolti a totale rischio economico del richiedente, non devono risultare integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e non devono essere svolti in sovrapposizione o interferenza con i servizi di linea programmati.
Soggetti che possono svolgere il servizio: Imprese di trasporto persone conto terzi in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 395/2000, iscritte al Ren di cui al Regolamento CE 1071/2009.
Modalità di presentazione Istanza:
L'istanza va inviata al protocollo del Comune all'indirizzo PEC: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it corredata da:
- grafico della linea con l'itinerario e le fermate
- programma di esercizio
- tariffe
- mezzi e personale minimi necessari a garantire la regolarità e la sicurezza dell’esercizio
- dichiarazione disponibilità o concessione degli approdi utilizzabili.
Costo: Due marche da bollo da euro 16,00
Normativa di riferimento:
Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, art 4, commi 3 e 4 lettera c)