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Impianti di distribuzione carburanti

Per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie

Descrizione dell'attività

Per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie. La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:

  • impianto stradale: complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada, nonché di servizi e attività accessorie all'auto e all'automobilista;
  • impianto ad uso privato: complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.

Per la gestione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un'autorizzazione comunale.
La richiesta di autorizzazione, per apertura nuovo impianto o per ristrutturazione o trasferimento di un impianto esistente deve essere presentata contestualmente al permesso di costruire.

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 - Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (così come modificata dalla Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17):
Art. 9 - Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

  1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
  2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
  3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.”.

Le modifiche da apportare agli impianti stradali sono soggette a preventiva comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; la corretta realizzazione deve essere asseverata da perizia giurata e il Comune procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Nel caso di chiusura, smantellamento e rimozione dell'impianto deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto comportano:

  • la cessazione delle attività complementari;
  • il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni urbanistiche comunali;
  • la rimozione di tutte le attrezzature sopra e sotto suolo;
  • la bonifica del suolo, secondo le modalità di cui alla DGR Veneto n. 3964 del 10.12.2004;
  • la chiusura degli accessi.

Impianti stradali di distribuzione carburante o aggiunta prodotti gpl e/o metano

Per il rilascio dell’autorizzazione di un nuovo impianto stradale di carburante o per il potenziamento di quelli esistenti mediante l’aggiunta dei prodotti di GPL e/o METANO, deve essere trasmessa domanda al Comune esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

A lavori ultimati la società dovrà trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale. la pratica va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

SEGNALAZIONE DI MODIFICA IMPIANTO STRADALE: Chi intende apportare modifiche ad impianti stradali esistenti, di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. n. 23 del 23 ottobre 2003, deve presentare una SCIA - Segnalazione Certificata d’Inizio Attività esclusivamente in via telematica, corredata di autocertificazione, perizia giurata e quant’altro previsto, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it
Ultimate la modifiche richieste, dovrà pervenire con le medesime modalità, perizia giurata di tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera, in conformità alle norme vigenti.
Sulla base della stessa, l’ufficio carburanti provvederà all’aggiornamento dell’autorizzazione.

SOSPENSIONE ATTIVITA':
I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l’autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie. 
Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio. Nel caso di impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale la sospensione può essere periodica, per un periodo non superiore a 8 mesi all'anno.
Per sospendere l’attività dell’impianto stradale il titolare dello stesso deve trasmettere la domanda esclusivamente in via telematica tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it
I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell’autorizzazione.

FERIE: L'impianto può essere sospeso per un periodo di ferie previa comunicazione al Comune.  La comunicazione deve essere trasmessa al Comune almeno 30 gg prima dell'effettuazione delle ferie. La sospensione dell'attività per ferie non può superare le tre settimane, di cui due consecutive, per ciascun anno solare, fruibili in qualsiasi periodo. Le sospensioni per ferie vengono determinate per ciascun anno solare in base a un criterio di fruizione graduale che prevede comunque l'apertura di almeno il 20% degli impianti, in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

SEGNALAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITA': 
Il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione relativa ad impianti stradali è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione dell’atto di cessione o di affitto d’azienda, al comune ove ha sede l'impianto, alla regione e all’ufficio tecnico di finanza. La comunicazione è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e contiene tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. La segnalazione deve essere corredata dell'atto notarile registrato e deve trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

VERIFICA QUINDICINNALE IMPIANTI STRADALI: Ai sensi dell’art.1 comma 5 del D. Lgs. n. 32/98, gli impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere sottoposti ogni 15 anni, a verifica sull’idoneità tecnica, ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

Richiesta autorizzazione nuovo impianto ad uso privato di capacità superiore a 500 litri

Per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un nuovo impianto di carburante ad uso privato di capacità superiore a 500 litri, deve essere presentata domanda esclusivamente in via telematica tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

La distribuzione di carburante non può in alcun modo essere ricompresa nell’oggetto sociale dell’attività svolta dall’impresa.

I serbatoi devono essere interrati. Possono essere autorizzati contenitori distributori mobili con capacità di stoccaggio non superiore a 9 mc, previa deroga dell’ispettorato interregionale dei VV.F., salvo i casi di attività agricole, cave, cantieri e autotrasporto per i quali non serve la deroga.
A lavori ultimati la società dovrà richiedere il collaudo dell’impianto esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

Installazione impianto ad uso privato con capacità fino a 500 litri e per impianto privato presso cantieri provvisori di durata non superiore a 24 mesi

Per l’installazione di detti impianti è necessario presentare una SCIA - Segnalazione Certificata d’Inizio Attività - esclusivamente in via telematica – tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

Ad istallazione avvenuta dovrà pervenire con le medesime modalità una perizia giurata asseverata da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera, in conformità alle norme vigenti.

SEGNALAZIONE MODIFICA IMPIANTO PRIVATO
Chi intende apportare modifiche ad impianti privati esistenti, di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. n. 23 del 23 ottobre 2003, deve presentare una SCIA - Segnalazione Certificata d’Inizio Attività esclusivamente in via telematica tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it
Ultimate la modifiche richieste, dovrà pervenire con le medesime modalità, perizia giurata di tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera, in conformità alle norme vigenti.
Sulla base della stessa, l’ufficio carburanti provvederà all’aggiornamento dell’autorizzazione.
 
SEGNALAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'
Per il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione relativa ad impianti di distribuzione carburante ad uso privato, deve essere presentata una SCIA - Segnalazione Certificata d’Inizio Attività - entro 15 giorni dalla registrazione dell’atto di cessione o di affitto d’azienda, al Comune ove ha sede l'impianto. La segnalazione deve essere corredata dell'atto notarile registrato e deve trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

VERIFICA QUINDICINNALE IMPIANTI PRIVATI 
Ai sensi dell’art.1 comma 5 del D. Lgs. n. 32/98, gli impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere sottoposti ogni 15 anni, a verifica sull’idoneità tecnica, ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

CESSAZIONE ATTIVITA' IMPIANTO – DISMISSIONE 
All'atto della cessazione attività di un impianto privato, il titolare dell'autorizzazione deve presentare la “Comunicazione di cessazione attività” esclusivamente in via telematica, tramite il portale della Camera di Commercio: www.impresainungiorno.gov.it

Normativa

  • DGR n. 497 del 18 febbraio 2005 "Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti".
  • DGR Veneto n. 3964 del 10 dicembre 2004 "Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato.
  • DGR n. 641 del 12 marzo 2004 "Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione di carburanti".
  • Legge Regionale n. 23 del 23 ottobre 2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
  • Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.
  • D. Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".
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Ultima modifica: mercoledì, 17 aprile 2024

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