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Sale Giochi

Una sala pubblica da gioco è un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché con il gioco delle carte.

Descrizione dell'attività

L’apertura di una sala giochi è soggetta ad autorizzazione comunale nel caso di sala giochi allestita per lo svolgimento del gioco lecito con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art 110 comma 6 lett a) e comma 7 del TULPS:

  • apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773 (quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali);
  • apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita);
  • apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita) ;
  • apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro);
  • apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c - bis) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, es: kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box);  
  • apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c - ter) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo, es: calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe); 
  • giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 del TULPS, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773 (carte, bocce, dama, giochi leciti tramite personal computer, ecc;

È invece soggetta ad autorizzazione della questura di Venezia - divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione la sala giochi ove siano installati sistemi di gioco videolottery VLT.

Sono Video Lottery Terminal (VLT) gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa.La disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi VLT è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010. Il loro utilizzo è vietato ai minori di anni 18.
Possono essere installati esclusivamente in:

  • sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;
  • agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;
  • agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; Decreto del 22 gennaio 2010 - Min. Economia e Finanze Pagina 7
  • negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
  • esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto deve essere garantito dall'esercente con idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulps devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.

Distanze

È vietata (L.R. 38-2019) la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:

  • servizi per la prima infanzia;
  • istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • cent ri di formazione per giovani e adulti;
  • luoghi di culto;
  • impianti sportivi;
  • ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanita rio o sociosanitario;
  • residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio- culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
  • istituti di credi to e sportelli bancomat;
  • esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
  • stazioni ferroviarie e di autocorriere.

Requisiti dei locali

Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata dovranno essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • i locali devono avere una superficie minima utile interna di 80 mq;
  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
  • rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia (l. 9.1.1989 n. 13 e decreto Min. LL. PP. 14.6.1989 n. 236);
  • rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti (d. Min. Interno 10.3.1998, d. lgs. 9.4.2008 n. 81, d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37);

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Requisiti soggettivi

Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di Polizia o di commercio, ai sensi dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia) per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.,r.d. 18.6.1931 n.773:

  • di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS);
  • di non avere riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS); 
  • di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS).

E' necessario:

  • avere la capacità di obbligarsi (art. 131 TULPS);
  • non aver commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Procedimento

Chi intende aprire una sala giochi deve presentare istanza al Comune, utilizzando lo sportello SUAP ed inviando la domanda attraverso il portale www.impresainungiorno.it

Trasferimento in gestione o proprietà: Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra.
La domanda di subingresso deve essere inoltrata al Comune attraverso il portale www.impresainungiorno.it allegando documentazione comprovante la disponibilità dell’azienda e dei locali e l’autorizzazione preesistente.

Orari

La deliberazione della giunta regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019 ha disposto che gli orari di "interruzione del gioco" da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo siano definiti come segue:

  • dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
  • dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i
  • lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
  • dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);

L'interruzione del gioco notturna, a partire dalle ore 23.00, è invece imposta dal vigente regolamento comunale sulle sale giochi.

Normativa

  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019 Adozione provvedimento di cui all'art. 8 "Limitazioni all'esercizio del Gioco" della Legge Regionale n.38 del 10 settembre 2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico". Deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 5 novembre 2019;
  • legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico;
  • R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  • Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;
  • Decreto Direttoriale 18/01/2007 Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
  • Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85);
  • Regolamento Comunale per sale giochi leciti nei pubblici esercizi approvato con Dcc n.50 del 25.11.2008.
Ultima modifica: mercoledì, 17 aprile 2024

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