Descrizione dell'attività
L’apertura di una sala giochi è soggetta ad autorizzazione comunale nel caso di sala giochi allestita per lo svolgimento del gioco lecito con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art 110 comma 6 lett a) e comma 7 del TULPS:
- apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773 (quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali);
- apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita);
- apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita) ;
- apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro);
- apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c - bis) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, es: kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box);
- apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c - ter) del TULPS, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 (quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo, es: calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe);
- giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 del TULPS, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773 (carte, bocce, dama, giochi leciti tramite personal computer, ecc;
È invece soggetta ad autorizzazione della questura di Venezia - divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione la sala giochi ove siano installati sistemi di gioco videolottery VLT.
Sono Video Lottery Terminal (VLT) gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa.La disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi VLT è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010. Il loro utilizzo è vietato ai minori di anni 18.
Possono essere installati esclusivamente in:
- sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;
- agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;
- agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; Decreto del 22 gennaio 2010 - Min. Economia e Finanze Pagina 7
- negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
Sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto deve essere garantito dall'esercente con idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulps devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.