Informazioni
Le strutture ricettive classificate sono:
- Alberghiere: Hotel o Albergo, Albergo diffuso, Residenza turistico alberghiera, Villaggio albergo;
- Strutture all’aperto: Campeggio, Villaggio Turistico, Marina Resort;
- Complementari: Bed & breakfast, Alloggio turistico (Locande; Camere/rooms/ zimmer /chambres; Residenze rurali/country house) Unità abitative ammobiliate (Residence , Appartamenti vacanze); Case per vacanze (Case per ferie; Ostelli, centri vacanza ragazzi, vacanze sociali; case religiose ospitalità) Rifugio alpino;
- Strutture in ambienti naturali: Case sugli alberi, Botti, Alloggi galleggianti, Palafitte, Grotte;
- L'Agriturismo
Ai fini degli adempimenti per il settore turistico,i titolari di strutture ricettive devono:
- chiedere la classificazione;
- comunicare i dati statistici su arrivi/permanenza degli ospiti, ai fini delle rilevazioni ISTAT.
Tutte le informazioni relative alle procedure regionali sono disponibili alla pagina web del sito della Regione del Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/strutture-ricettive
Gestione attività interne alle strutture ricettive all’aperto
L’art. 41 della Legge regionalen.33/2002 nello stabilire che l’apertura di una struttura ricettiva all’aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, dispone che la medesima autorizzazione “ricettiva” abilita anche:
- alla SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- alla VENDITA DI GIORNALI, RIVISTE, PELLICOLE PER USO FOTOGRAFICO E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA, CARTOLINE E FRANCOBOLLI alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture di carattere ricreativo;
- all’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA L.R. N 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, avente ad oggetto tutte le attività di vendita al dettaglio (alimentari e non alimentari) operanti all’interno della struttura.
Campeggi e Villaggi turistici si caratterizzano per la gestione unitaria delle attività autorizzate e conseguentemente, l’eventuale affidamento a soggetti terzi da parte del Titolare dell’autorizzazione ricettiva della gestione di un ramo d’azienda (di una singola attività, ad esempio un negozio o un ristorante) non rileva per il Comune, restando i rapporti tra cedente e cessionari disciplinati da un contratto privatistico che il Comune non è tenuto a conoscere.
Quindi, nei casi di affidamento in gestione delle attività di cui ai PUNTI 2 E 3 NON È NECESSARIO PREDISPORRE ALCUNA COMUNICAZIONE (PEC O SUAP) AL COMUNE.
Per l’aggiornamento della posizione al Registro Imprese, sarà sufficiente trasmettere alla Camera di Commercio, nelle forme consentite, il contratto d’affitto del corrispondente ramo d’azienda per comunicare l'apertura dell'unità locale.
Unicamente nel CASO 1 comprendente l’attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE non gestita direttamente dal titolare della struttura ricettiva, quest’ultimo dovrà provvedere ad effettuare apposita comunicazione al Comune tramite lo sportello telematico www.impresainungiorno.it seguendo il seguente percorso: strutture ricettive/campeggio villaggio turistico/comunicare l’affido in gestione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande nominando (entro 30 gg dal contratto di affidamento) il preposto all’esercizio ai sensi dell’art. 4 comma 8 LR 29/2007 in possesso dei requisiti morali e professionali, al fine di consentire i dovuti controlli.
Rimangono i seguenti adempimenti:
- per tutte le attività alimentari dovrà comunque essere trasmesso alla competente Azienda Ulss il modello di registrazione sanitaria relativo al cambio di ragione sociale;
- per l’aggiornamento della posizione al Registro Imprese, sarà sufficiente trasmettere alla Camera di Commercio, nelle forme consentite, il contratto d’affitto del corrispondente ramo d’azienda per comunicare l'apertura dell'unità locale;
- rimane dovuta la comunicazione all'Agenzia delle Dogane per l'ottenimento in capo all'esercente della licenza fiscale di esercizio per la vendita di alcolici.
Per quanto riguarda LA DETENZIONE DI GIOCHI LECITI (SALE GIOCHI) all’interno delle strutture ricettive, l’affidamento in gestione rimane soggetto alla disciplina di settore e dunque richiede le ordinarie procedure SUAP.
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI: L’esercizio delle attività artigianali di ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, LAVANDERIA rimane soggetto alle singole discipline di settore e richiede le ordinarie procedure SUAP per le comunicazioni di inizio attività (scia o istanza di autorizzazione). La legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014) ha semplificato i procedimenti delle attività di spa e wellness all’interno delle strutture ricettive, purché rivolte ai soli alloggiati, così disponendo all’art. 50:
<<La messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza>>