Chi è l’imprenditore agricolo
Imprenditore agricolo è chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (cioè attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento).
Chi può svolgere l’attività di vendita diretta?
Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, secondo la formulazione dell’art. 2135 del C.C. esercitano:
- attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali;
- attività connesse e precisamente:
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento;
- dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Le attività di trasformazione e commercializzazione hanno natura agricola purché i prodotti siano stati ottenuti prevalentemente nella propria azienda e quelli acquistati presso terzi abbiano una funzione di accessorietà rispetto ai prodotti propri.
A titolo esemplificativo: l’attività di macellazione si considera agricola se gli animali macellati sono stati allevati in tutto o almeno in misura prevalente, nell’azienda agricola che effettua la macellazione; l’acquisto in vivaio di piantine già formate, purchè la successiva fase di produzione ne comporti una crescita quantitativa e qualitativa, rientra nell’attività agricola.
Esattamente all’opposto, sempre a titolo semplificativo, non rientrano nell’attività agricola: l’acquisto di vino confezionato per rivendita diretta; la mera macellazione di animali acquistati da terzi.
Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l’imprenditore agricolo viene automaticamente assoggettato alla disciplina del commercio al dettaglio, di cui alla L.R. 29/05 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli imprenditori agricoli iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese possono esercitare la vendita al dettaglio, anche in forma temporanea, dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola con più modalità, compresa la vendita su aree pubbliche in forma itinerante.
Quali obblighi ha l’imprenditore agricolo che svolge la vendita diretta?
L'imprenditore agricolo che svolge la vendita diretta deve rispettare le vigenti disposizioni igienico-sanitarie e di etichettatura del prodotto.
Inoltre, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita diretta di prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente non deve essere superiore a 160.000 € in caso di ditta individuale, o a 4.000.000 € in caso di società.