La denuncia
di nascita è
obbligatoria, in base al DPR n. 396/2000, e va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro tre giorni dalla nascita,
presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove è avvenuto il
lieto evento o entro dieci giorni dall'evento, presso l'ufficio di Stato civile
del Comune in
cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non
risiedano
nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre. Se i genitori
non sono coniugati, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi. In
alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore
speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia
assistito al parto. Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà
della madre di non essere
nominata.
Per le
nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso
il comune di
nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi se hanno
residenze
diverse.
Nel caso in cui la puerpera non sia stata assistita
da personale
sanitario ed
il dichiarante non sia in grado di presentare
l'attestato di avvenuto parto, è possibile procedere alla denuncia della nascita del bambino
producendo una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta che il
parto è avvenuto senza assistenza medica.
I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in
Italia devono
effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto
all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione
residente ma
consente di
chiedere il
certificato e l'estratto di nascita.
La
denuncia
di nascita
può essere fatta anche dopo i dieci giorni ma in questo caso i genitori devono giustificare
il ritardo
che viene segnalato da parte dell'ufficiale di stato civile
alla Procura della Repubblica.
I
figli di
cittadini
italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra
cittadinanza,
sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere
registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la
cittadinanza
la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui
diviene
cittadino,
anche la nascita di questi figli deve essere
registrata in Italia.
Nomi
Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che
lo accompagneranno per tutta la vita. Nel caso siano imposti due o piu' nomi
separati da
virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale
dello stato
civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere
riportato solo il primo dei nomi. Non si può attribuire al figlio il
nome del
padre o di un fratello o
sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o
nomi "imbarazzanti". Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non
possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine
naturale.