All’art. 25 del Dpr. 380/01viene aggiunto un nuovo comma 5 bis con il quale si prevede l’individuazione di un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità.
In particolare si prevede che ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1 del citato articolo (ossia entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura) potrà presentare una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) Richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
La dichiarazione pertanto sarà corredata dalla medesima documentazione richiesta in via ordinaria, ma a seguito della sua presentazione e della dichiarazione del direttore lavori o del professionista abilitato l’agibilità è immediatamente conseguita senza la necessità di dover attendere il termine di 30 o 60 giorni per la formazione del relativo silenzio assenso.
In pratica la verifica dei requisiti di agibilità viene demandata al professionista e ad eventuali e successivi controlli.
L’autodichiarazione, salvo diversa indicazione da parte delle Regioni, che dovranno altresì prevedere norme attuative e per l’effettuazione dei connessi controlli, non potrà però essere utilizzata riguardo alle agibilità parziali. La mancata presentazione della domanda di agibilità comporta l’applicazione delle relative sanzioni.