È consentita l’ospitalità temporanea di terze persone negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ma se tale ospitalità supera i quattro mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare, deve essere fatta richiesta di ospitalità temporanea al Comune. Il Comune può procedere all'autorizzazione dopo i dovuti controlli.
La domanda di ospitalità temporanea deve essere effettuata dall’assegnatario.
Nel caso di alloggi comunali, la richiesta va presentata, con il modulo allegato, al Comune – Servizio patrimonio.
Modulo allegato per la richiesta.
Dal quarto mese di permanenza della terza persona nell’alloggio, il Comune provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità calcolata in base alla capacità reddituale della persona ospitata. L’ospite non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro. L’ospitalità temporanea a partire dal quarto mese determina un aumento dell’affitto calcolato in base al reddito dell’ospite.
Legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996 e successive modifiche.
Dirigente
Dott. Cristiano Nardin
Dove rivolgersi
Ufficio Patrimonio
Via Concordia n. 27, Ex Centro Civico
Orario
Martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; Venerdì dalle 9 alle 12
Telefono
041 2909723 - referente Annalisa Biscaro
Fax
041 2909742
Email
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