Con Ravvedimento Operoso si intende la pratica finalizzata al ripristino delle violazioni (omessi e/o minori versamenti) in materia tributaria.
Nel concreto, il contribuente che si dovesse trovare in una situazione di morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione, può sanare tale condizione attraverso il versamento di quanto dovuto, maggiorando l'imposta da pagare di sanzioni ridotte ed interessi, calcolati sui giorni di ritardo.
Il Ravvedimento Operoso si applica qualora:
- la violazione non sia già stata constatata dall'Ufficio Tributi;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività di accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
Gli INTERESSI dovranno essere calcolati al tasso legale annuo vigente, con il metodo della maturazione giornaliera.
Dopo le recenti modifiche a livello normativo (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, ovvero articolo 10-bis D.L. n.124/2019) le sanzioni sono così riassumibili:
RAVVEDIMENTO |
GIORNI DI RITARDO |
SANZIONE DA APPLICARE |
---|---|---|
SPRINT |
applicabile dal 1° al 14° giorno di ritardo |
0,10% al giorno, dell'importo da versare |
BREVE |
applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo |
1,50% dell'importo da versare |
MEDIO (O TRIMESTRALE) |
applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo |
1,66% dell'importo da versare |
LUNGO (O ANNUALE) |
applicabile dal 91° ma entro il 1° anno di ritardo |
3,75% dell'importo da versare |
LUNGHISSIMO (O BIENNALE) |
applicabile oltre il 1° anno ma entro il 2° anno di ritardo |
4,29% dell'importo da versare |
ULTRA BIENNALE |
applicabile oltre il 2° anno di ritardo |
5,00% dell'importo da versare |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 13 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472