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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO


Con Ravvedimento Operoso si intende la pratica finalizzata al ripristino delle violazioni (omessi e/o minori versamenti) in materia tributaria.

Nel concreto, il contribuente che si dovesse trovare in una situazione di morosità nei confronti della Pubblica Amministrazione, può sanare tale condizione attraverso il versamento di quanto dovuto, maggiorando l'imposta da pagare di sanzioni ridotte ed interessi, calcolati sui giorni di ritardo.

Il Ravvedimento Operoso si applica qualora:

-  la violazione non sia già stata constatata dall'Ufficio Tributi;
-  non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
-  non siano iniziate altre attività di accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.

Gli INTERESSI dovranno essere calcolati al tasso legale annuo vigente, con il metodo della maturazione giornaliera.

Dopo le recenti modifiche a livello normativo (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, ovvero articolo 10-bis D.L. n.124/2019) le sanzioni sono così riassumibili:

 
RAVVEDIMENTO
GIORNI DI RITARDO
SANZIONE DA APPLICARE
SPRINT
applicabile dal 1° al 14° giorno di ritardo
0,10% al giorno, dell'importo da versare
BREVE
applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo
1,50% dell'importo da versare
MEDIO (O TRIMESTRALE)
applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo
1,66% dell'importo da versare
LUNGO (O ANNUALE)
applicabile dal 91° ma entro il 1° anno di ritardo
3,75% dell'importo da versare
LUNGHISSIMO (O BIENNALE)
applicabile oltre il 1° anno ma entro il 2° anno di ritardo
4,29% dell'importo da versare
ULTRA BIENNALE
applicabile oltre il 2° anno di ritardo
5,00% dell'importo da versare
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 13 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472