Descrizione
L’imposta municipale unica (IMU) è il tributo che dal 1°gennaio 2012 deve essere pagata sulla base del patrimonio immobiliare del contribuente.
Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di Fabbricati, Aree Fabbricabili e Terreni, anche non coltivati.
Per possesso si intende il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessionario di aree demaniali, locatario solo in caso di locazione finanziaria (leasing).
Novità
Dal 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale annuo è pari al 2,5%.
Calcolo della Base Imponibile
Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, calcolato come segue:
- Terreno: il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto al 1 gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135.
Base imponibile terreno = reddito dominicale x 1,25 x 135
- Area edificabile: la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento, dei vincoli urbanistici e dei prezzi medi di mercato.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- Fabbricato: il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
La rivalutazione della rendita catastale pari al 5% è stata introdotta dalla Legge 662/96 - art. 3 comma 48.
CATEGORIA CATASTALE = COEFFICIENTE
Categoria A (escluso A/10) = 160
Categoria A/10 = 80
Categoria B = 140
Categoria C/1 = 55
Categoria C/2, C/6 e C/7 = 160
Categoria C/3, C/4 e C/5 = 140
Categoria D (escluso D/5) = 65
Categoria D/5 = 80
Base imponibile fabbricato = rendita catastale x 1,05 x coefficiente
Per verificare la rendita attualmente iscritta in catasto, cliccare sul seguente link dell’Agenzia delle Entrate: Sito Agenzia delle Entrate
Esclusioni dal calcolo
IMU non si applica alle seguenti fattispecie:
- abitazione principale e pertinenze: le unità immobiliari ad uso abitativo (solo se in categoria catastale da A2 ad A7 comprese) e relative pertinenze (C2, C6 e C7) con il limite massimo di uno per categoria
- cooperative edilizie: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- alloggi sociali: i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- ex casa coniugale: la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- forze armate e Polizia: un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- abitazioni principali assimilate: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
Riduzioni - Esenzioni
Fabbricati inagibili: sono i fabbricati che per la loro fatiscenza sono stati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati e caratterizzati da uno stato di degrado non superabile con interventi di semplice manutenzione
- riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria
Fabbricati di interesse storico o artistico: sono i fabbricati di interesse storico o artistico codificati e schedati
- riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria
Fabbricati concessi in comodato: sono i fabbricati per i quali è stato concesso l'uso gratuito a condizione che:
- il comodante deve possedere una sola unità immobiliare ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale;
- l'immobile concesso in comodato sia in categoria catastale da A/2 ad A/7;
- comodante (possessore) e comodatario (inquilino) siano parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
- entrambi i soggetti devono essere residenti nel territorio comunale, ma in unità distinte, ovvero non devono far parte dello stesso nucleo familiare;
- l'immobile concesso in comodato deve essere utilizzato dal comodatario come sua abitazione principale;
- il contratto di comodato, verbale o scritto, sia registrato presso Agenzia delle Entrate.
Il beneficio ai fini dell'IMU (art. 1 comma 10 della Legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016) si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria
Fabbricati locati a canone concordato: sono quei fabbricati oggetto di contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art 2 comma 3 della Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998.
- riduzione al 75% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato: a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
- riduzione al 50% dell'imposta
Bene Merce: sono i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Avvertenze
Ogni agevolazione (riduzione/esenzione) può richiedere il rispetto di uno o più requisiti descritti ampiamente nei testi normativi di riferimento.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ad una delle fattispecie di esenzione sopra elencate, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentare obbligatoriamente entro i termini di legge.
Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti elencati compromette il riconoscimento delle agevolazioni nella loro interezza.
Quota riservata allo Stato
È riservata allo Stato la quota fissa dello 0,76% dell’imposta derivante dagli immobili della categoria catastale D (Legge n. 228/2012 art 1 comma 380 lettera f).
Modalità di versamento
Scadenze:
- acconto o rata unica entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni fissate dal Comune;
- saldo entro il 16 dicembre, versando a conguaglio sulla prima rata;
Fatti salvi conguagli per modifiche agli immobili posseduti e/o delle aliquote da applicare
Eccezioni: se le date delle scadenze si compiono di sabato/domenica, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale successivo.
Importo Minimo: l’importo minimo da versare su base annua è pari ad € 10,00.
Arrotondamenti: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se è superiore a detto importo.
Contribuenti stranieri: solo per i contribuenti stranieri è possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario. Scarica le istruzioni per il pagamento dall'estero.