Imprenditore agricolo è chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (cioè attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento).
Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.Il D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, secondo la formulazione dell’art. 2135 del C.C. esercitano:
1. attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali;
2. attività connesse e precisamente:
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento;- dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Le attività di trasformazione e commercializzazione hanno natura agricola purché i prodotti siano stati ottenuti prevalentemente nella propria azienda e quelli acquistati presso terzi abbiano una funzione di accessorietà rispetto ai prodotti propri.
A titolo esemplificativo: l’attività di macellazione si considera agricola se gli animali macellati sono stati allevati in tutto o almeno in misura prevalente, nell’azienda agricola che effettua la macellazione; l’acquisto in vivaio di piantine già formate, purchè la successiva fase di produzione ne comporti una crescita quantitativa e qualitativa, rientra nell’attività agricola.
Esattamente all’opposto, sempre a titolo semplificativo, non rientrano nell’attività agricola: l’acquisto di vino confezionato per rivendita diretta; la mera macellazione di animali acquistati da terzi.
Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l’imprenditore agricolo viene automaticamente assoggettato alla disciplina del commercio al dettaglio, di cui alla L.R. 29/05 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli imprenditori agricoli iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese possono esercitare la vendita al dettaglio, anche in forma temporanea, dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola con più modalità, compresa la vendita su aree pubbliche in forma itinerante.
1 - ITINERANTE |
COMUNICAZIONE AL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO IN BASE ALL'UBICAZIONE DELLA SEDE DI PRODUZIONE SCIA DA PRESENTARE TRAMITE LO SPORTELLO TELEMATICO https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=M308 |
2 - AL DETTAGLIO SU SUPERFICI ALL'APERTO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA AGRICOLA O SU AREE PRIVATE NELLA DISPONIBILITA' GIURIDICA DEL PRODUTTORE. Gli imprenditori agricoli possono inoltre vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve, però, essere strumentale e accessoria. La vendita è consentita solo nei locali adiacenti a quelli di produzione, mentre la somministrazione è consentita solo con l'uso di arredi dell'imprenditore, stoviglie e posate “usa e getta”. Non deve dunque essere offerto nessun tipo di servizio o assistenza. In questo caso non occorre presentare nessuna comunicazione al SUAP (articolo 4, comma 8-bis del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228). |
NON E' RICHIESTA ALCUNA COMUNICAZIONE |
3 - IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO (Anche in ambito aziendale) |
COMUNICAZIONE AL COMUNE DOVE VIENE ESERCITATA LA VENDITA SCIA DA PRESENTARE TRAMITE LO SPORTELLO TELEMATICO https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=M308 |
4 - IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, BENEFICO O POLITICO O DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI |
NON E' RICHIESTA ALCUNA COMUNICAZIONE |
5 - SU AREA PUBBLICA NON IN FORMA ITINERANTE, COMPRESO SU POSTEGGIO DATO IN CONCESSIONE |
COMUNICAZIONE AL COMUNE DOVE VIENE ESERCITATA LA VENDITA. IN CASO DI POSTEGGIO DATO IN CONCESSIONE LA COMUNICAZIONE CONTIENE LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE POSTEGGIO. SCIA DA PRESENTARE TRAMITE LO SPORTELLO TELEMATICO https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=M308 |
6 - VENDITA DIRETTA TRAMITE INTERNET ED ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE (E-COMMERCE) |
COMUNICAZIONE AL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO IN BASE ALL'UBICAZIONE DELLA SEDE DI PRODUZIONE SCIA DA PRESENTARE TRAMITE LO SPORTELLO TELEMATICO https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=M308 |
L'imprenditore agricolo che svolge la vendita diretta deve rispettare le vigenti disposizioni igienico-sanitarie e di etichettatura del prodotto.
Inoltre, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita diretta di prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente non deve essere superiore a 160.000 € in caso di ditta individuale, o a 4.000.000 € in caso di società.
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (art. 4);
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura (art. 4);
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- Circolare min.Agr. 07/08/2015 prot. 2855;
- Risoluzione Mise n. 162011 del 14/09/2015 Attività di vendita diretta su aree provate di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità;
- Mise 20.09.2017 n. 380940 Attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli;