Per partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni in modo sporadico ed occasionale, possono chiedere il rilascio di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza (per i residenti fuori Regione il tesserino è rilasciato dal Comune di Venezia).
Non è richiesta l’autorizzazione commerciale in quanto non professionisti.
La partecipazione è limitata ad un massimo di 6 volte per l’anno solare.
Il tesserino è personale, non cedibile.
È ammessa la vendita di beni di valore non superiore ciascuno a 258,23 euro.
Documenti da presentare al Protocollo del Comune (no SUAP)
- Tesserino di riconoscimento - Articolo 9 comma 4 lett. a) L.R. n. 10/2001
- N. 2 marca da bollo;
- N. 1 Fototessera recente;
- Fotocopia del permesso di soggiorno valido per extracomunitari;
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla presentazione della richiesta
NORMATIVA:
- Normativa regionale: https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/normativa-aree-pubbliche
- Delibera della Giunta Regionale n. 2956 del 9 novembre 2001- Disposizioni attuative in terma di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 della L.R.n. 10 del 6 aprile 2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"
- Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, approvato con Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940
- Regolamenti comunali
CALENDARIO FIERISTICO REGIONALE
La Regione del Veneto pubblica ogni anno il calendario fieristico regionale dove trovare l'elenco completo delle manifestazioni che si svolgono in Veneto nel corso dell'anno, suddivise in fiere internazionali, nazionali e locali.
Validità dei tesserini rilasciati agli operatori non professionali (cd. hobbisti) nel corso del periodo emergenziale in atto
I tesserini rilasciati a partire dal 30 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, e nel corso del 2021, qualora non integralmente utilizzati per le sei presenze nell'anno solare prescritte dalla vigente normativa regionale, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 hanno validità sino al 29 giugno 2022, corrispondente al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissato al 31 marzo 2022.