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Noleggio veicoli senza conducente

 

Si tratta di un'attività che consente di mettere a disposizione di terzi dei veicoli (dai velocipedi a tutti gli altri veicoli circolanti su strada) di cui un'impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica.

Possono essere destinati a tale locazione tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t ed i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.

I veicoli targati devono essere immatricolati "uso conto terzi".

 

Requisiti personali e dei locali


Requisiti personali:
Per  poter svolgere l’attività è necessario che il titolare (in caso di impresa individuale) o il legale rappresentante e gli altri soggetti elencati all’art. 2 del DPR 3.6.1998 n. 252 (nel caso di associazioni, società, consorzi) siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del R.D.773/1931 del 18.06.1931 (Tulps  Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 10 della legge antimafia (L. 575 del 31.05.1965).

Requisiti dei locali:
Per i locali sede dell’attività e della rimessa dei mezzi, devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità della sede operativa,
- disponibilità di una rimessa sia in locali che in area scoperta,
- rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati), rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

 

Apertura, trasferimento, ampliamento

Per l’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento di proprietà, occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo (art. 19 della L. 241/1990 e dall’art. 5 del DPR 160/2010).

La Scia deve essere presentata al Comune nel cui territorio vi è la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola unità locale. La presentazione della Scia corredata della ricevuta rilasciata dal Suap consente di iniziare l’attività.

Modalità di invio della pratica
Le pratiche dello Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica  www.impresainungiorno.gov.it 

 

 
 

Normativa

D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".
DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le Attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
D.P.R 19/12/2001 n. 481
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada art.84)
R.D.773/1931