L’attività professionale di acconciatore comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio, prestazioni di semplici manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.La figura di acconciatore comprende anche l’attività professionale di barbiere, attività esercitata esclusivamente su persona maschile e che consiste nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico e in servizi tradizionalmente complementari.
Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi efferati non si applicano le disposizioni relative alla vendita in sede fissa (ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114).
L’attività di acconciatore può essere svolta anche:
- presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.
- presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.
- E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
È altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
REQUISITI MORALI
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona preposta all'attività, necessitano dell'assenza di pregiudiziali di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".
REQUISITI PROFESSIONALI
Possesso della qualificazione professionale di acconciatore di cui all’art. 3 della legge 17/08/2005 n. 174.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale che deve essere presente durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio.
Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell'abilitazione professionale deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio.
Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale provvederà all’iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio economico amministrativo (Rea) e, per le imprese artigiane, effettuerà apposita annotazione nella sezione speciale.
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REQUISITI OGGETTIVI
E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale o commerciale.
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.
Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia, è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica – Ufficio VI – Servizi e professioni dell’ex Dgcc - via Molise n. 2 – 00187 Roma. Per maggiori informazioni sul riconoscimento dei requisiti professionali clicca qui
Per l’apertura, il trasferimento di proprietà o della gestione dell’impresa, il trasferimento di sede, l'ampliamento, occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), completa della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, così come disposto dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010.La presentazione della Scia consente di iniziare subito l’attività.
In caso di subingresso l'attività può proseguire, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti.Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività deve essere sospesa.
L'attività di acconciatore può sospendere l'esercizio fino a 60 giorni consecutivi senza necessità di comunicazione al Comune. Non può essere sospesa per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi. Della sospensione in ogni caso va data comunicazione all'utenza tramite affissione di apposito cartello informativo.
Eventuale proroga può essere concessa, previa richiesta, nei seguenti casi:
1. per gravi indisponibilità fisiche o maternità;
2. per demolizione o sinistro dello stabile che impediscono l’uso del locale nei quali è
collocato l’esercizio;
3. per lavori di ristrutturazione dei locali, su conforme parere dell’ULSS competente.
La mancanza della persona qualificata impedisce lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata una assenza continua del responsabile tecnico superiore a 30 giorni l’esercizio viene chiuso.
La cessazione dell'attività va comunicata al Suap.
Le pratiche dello Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it
D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".
DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
Legge n. 174 del 17 agosto 2005 "Disciplina dell’attività di acconciatore".
Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.