La vendita e somministrazione di bevande alcoliche rientra nella competenza attribuita dalla Costituzione allo Stato Italiano in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Le limitazioni circa la vendita di bevande alcoliche in forma itinerante sono emanate con la legge 125/2001, art.14 bis, la quale consente sia la vendita che la somministrazione solo nell’orario compreso fra le 7 del mattino e le 24,00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.
Oltre a questi limiti sono vigenti anche i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160 e quindi chiunque deve interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non può riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore.
Inoltre, ai sensi del D. Lgs 114/1998, art. 30, comma 5, vige il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1 del regolamento per l’esecuzione del TULPS. L’art. 176 citato dispone che “non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali (…) purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 della legge (bevande superalcoliche > 21% vol) e a litri 0.33 per le altre (bevande alcoliche).”
Tale disposizione trova applicazione anche nel commercio svolto in spiaggia dai soggetti titolari di nulla osta autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, in quanto per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo (art. 27 D.lgs. 114/1998). Per la vendita di bevande alcoliche sarà comunque necessario avere ottenuto apposita licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane.