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Trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna

 

Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

I seguenti servizi di trasporto pubblico acqueo non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Cavallino - Treporti e dallo stesso autorizzati sono:
- il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore; 
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;
- il servizio di noleggio senza conducente;
- il trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea sono rilasciate dal Comune mediante bando di pubblico concorso per soli titoli a coloro che, iscritti al ruolo e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata.

 

immagine di un taxi acqueo
Immagine tratta dal web

Servizio di taxi acqueo

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Comune mediante bando di pubblico concorso. 

Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle venti persone.Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.
Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili d'attracco;
c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
d) La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.
e) Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.f) Tutti i natanti autorizzati al servizio di taxi debbono installare, in maniera ben visibile per l'utenza, il tassametro a tempo, punzonato.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. È inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante.

REQUISITI PER L’ESERCIZIO:
L'autorizzazione e la licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
- cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea;
- idoneità morale di cui all’articolo 2.1;
- idoneità finanziaria (disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’attività. Il requisito dell’idoneità finanziaria è dimostrato mediante un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito oppure società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinquecentomila euro);
- idoneità professionale (Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a pag. 6 servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima)
- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge), fatta salva l’iscrizione successiva al rilascio del titolo.
- proprietà o comunque disponibilità giuridica del natante per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione o la licenza;
- non avere trasferito precedente autorizzazione all’esercizio o licenza del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- la sede per l'esercizio dell'attività sita nel territorio comunale;
- attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, (con esclusione delle attività di trasporto cose per conto terzi);
- attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- Possedere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante

FORME GIURIDICHE:
I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA:
I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio SUAP, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia, e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi
La sostituzione non è ammessa in caso di sospensione della licenza.
Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità della licenza. Verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.
Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE:
Le licenze sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel corrispondente ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.  

SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLA LICENZA:
La licenza può essere sospesa temporaneamente o revocata se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;
e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dalla licenza;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) non applica le tariffe in vigore.

VALIDITA' E RINNOVO:
le licenze hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.
Contestualmente al rinnovo, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione o licenzaOve il rinnovo dell'autorizzazione o della licenza non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.


L’Avvio, la gestione (subentrare, trasferire, sostituzione temporanea alla guida, trasferimento della sede o della rimessa, attivazione collaborazione familiare etc), la cessazione dell’attività devono essere inoltrate al Comune esclusivamente attraverso lo sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico delle Attività Produttive n° 4475


 

Immagine di noleggio NATANTE con conducente
Immagine tratta dal web

Servizio di noleggio natante con conducente

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizio di noleggio natante con conducente è rilasciata dal Comune mediante bando di pubblico concorso 

Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore o a remi: esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del noleggiante per una determinata prestazione a viaggio, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza.
Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati, in disponibilità del vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.
La sede operativa e le strutture inerenti l'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione devono essere situate all'interno del territorio comunale.
Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso

È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante. 

REQUISITI PER L’ESERCIZIO:
L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
- cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea;
- idoneità morale di cui all’articolo 2.1;
- idoneità finanziaria (disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’attività. Il requisito dell’idoneità finanziaria è dimostrato mediante un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito oppure società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinquecentomila euro);
- idoneità professionale (Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a pag. 6 servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima)
- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge), fatta salva l’iscrizione successiva al rilascio del titolo.
- proprietà o comunque disponibilità giuridica del natante per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione o la licenza;
- non avere trasferito precedente autorizzazione all’esercizio o licenza del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- la sede per l'esercizio dell'attività sita nel territorio comunale;
- attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, (con esclusione delle attività di trasporto cose per conto terzi);
- attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- Possedere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante

FORME GIURIDICHE:
I titolari di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.


SOSTITUZIONE ALLA GUIDA:
I titolari di autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.
Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione. Verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.  Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI:
Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel corrispondente ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

In caso di morte del titolare 'autorizzazione può essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE:
L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) non applica le tariffe in vigore.

VALIDITA' E RINNOVO:
Le autorizzazioni hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza. Contestualmente al rinnovo, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.
Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.

L’Avvio, la gestione (subentrare, trasferire, sostituzione temporanea alla guida, trasferimento della sede o della rimessa, attivazione collaborazione familiare etc), la cessazione dell’attività devono essere inoltrate al Comune esclusivamente attraverso lo sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico delle Attività Produttive n° 4475

 

Servizio di noleggio natante senza conducente

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizio di noleggio natante senza conducente è rilasciata dal Comune mediante bando di pubblico concorso.

Il servizio di noleggio senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito professionale è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 09.05.1932, n. 813, o di quella da diporto, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 18.07.2005, n.171, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

I REQUISITI PER L'ESERCIZIO sono gli stessi previsti per il Noleggio con conducente.
È fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite delle idoneità per la condotta dei mezzi.

VALIDITA' E RINNOVO:
Le autorizzazioni hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza. Contestualmente al rinnovo, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.
Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.

L’Avvio, la gestione (subentrare, trasferire, sostituzione temporanea alla guida, trasferimento della sede o della rimessa, attivazione collaborazione familiare etc), la cessazione dell’attività devono essere inoltrate al Comune esclusivamente attraverso lo sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico delle Attività Produttive n° 4475

 

Trasporto di cose per conto di terzi

L'autorizzazione per l'esercizio dei servizio di trasporto di cose per conto terzi è rilasciata dal Comune mediante bando di pubblico concorso.

Si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo.
l numero massimo delle persone trasportabili deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione.
L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune, per ciascun mezzo impiegato.
Tale autorizzazione è riservata ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci.
Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

Alle autorizzazioni rilasciate per natanti di stazza lorda non superiore a 25 t.s.l. è imposta specifica prescrizione di divieto di esercizio del servizio di trasporto interno al Comune di Venezia.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO, laddove no indicati nel presente paragrafo,sono gli stessi previsti per il Noleggio con conducente.

VALIDITA' E RINNOVO:
Le autorizzazioni hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodi dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza. Contestualmente al rinnovo, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.
Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.

L’Avvio, la gestione (subentrare, trasferire, sostituzione temporanea alla guida, trasferimento della sede o della rimessa, attivazione collaborazione familiare etc), la cessazione dell’attività devono essere inoltrate al Comune esclusivamente attraverso lo sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico delle Attività Produttive n° 4475

 

Trasporto in conto proprio

Si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.

I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione.

 

 

Riferimenti normativi


- Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 10 bis Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;- Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia;
- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia;
- L 15/01/1992 n.21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85);
- Regolamento Comunale per la disciplina dei trasporti acquei non di linea.