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Forme speciali di vendita al dettaglio

Spacci interni - Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Commercio elettronico - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori


Requisiti

REQUISITI MORALI:
Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:
• per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
• per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
• per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
• per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
• per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

REQUISITI PROFESSIONALI:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:
• avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
• avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente:
 - esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
 - prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore  in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare;
 - mansione lavorativa a norma con le contribuzioni previdenziali previste.
• essere stati iscritti al REC (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
• aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
• che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
• che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

 

Spaccio interno

Per spaccio interno si intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via (art. 16 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 66 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria.
La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'art. 17 del D.Lgs 114/1998 è soggetta a SCIA da presentare allo Sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti.


 

Apparecchi automatici

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'art. 17 del D.Lgs 114/1998 è soggetta a SCIA da presentare allo Sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti.

Se gli apparecchi automatici vengono installati su aree pubbliche, si debbono osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico e pertanto occorre presentare al Suap domanda di occupazione suolo pubblico (art. 17 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).
Per l'installazione di più apparecchi, anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune, può essere presentata un'unica Segnalazione certificata inizio attività (Scia).

Apparecchi automatici del Settore non alimentare 
Se la vendita mediante distributori automatici di prodotti del settore merceologico non alimentare è effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, tale vendita è soggetta alle medesime disposizioni previste per un esercizio di vicinato (art. 17 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

Apparecchi automatici del Settore alimentare 
Se l’attività di somministrazione di prodotti alimentari mediante distributori automatici è effettuata in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ed attrezzato, tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie) soggetti a programmazione comunale e si veda in proposito la sezione "Attività di Somministrazione" (art. 13 della L. Regione Veneto 29/2007 e Delibera di Giunta Regione del Veneto 858/2010).

L'interessato aggiorna al termine di ogni anno l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati e ne dà comunicazione al comune.
E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria.

 

Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico)

La vendita dei prodotti al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'art. 18 del  D.Lgs 114/1998 è soggetta a SCIA da presentare allo Sportello telematico SUAP  del comune nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore (art. 18 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 68 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

Nei casi di vendita effettuata tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, che il titolare dell'attività abbia presentato al Suap la segnalazione di inizio attività. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione/ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita Iva.

Chi effettua la vendita tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/18.06.1931 (Agenzie di Affari).

Alla vendita per corrispondenza, televisione o altri  sistemi di comunicazione, il consumatore  può esercitare il diritto di recesso secondo le disposizioni del  D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria.

 

Vendita presso il domicilio del consumatore

La vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore è soggetta a SCIA da presentare allo sportello telematico SUAP nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

E' l' attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago (art. 19 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e art. 69 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59).

Se colui che esercita tale attività si avvale di incaricati alla vendita, ne comunica l'elenco dei nominativi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività di tali incaricati. Durante le operazioni di vendita gli incaricati devono esporre, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento, numerato e aggiornato annualmente, e riportante le loro generalità e foto, oltre che il nome del responsabile dell'impresa. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente la vendita.
A tale modalità di vendita si applica la "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", Legge 17 agosto 2005, n. 173.
Il consumatore può esercitare il diritto di recesso, secondo le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
Per la vendita di prodotti del settore alimentare è necessaria l'attestazione di Registrazione Sanitaria

 

Normativa

Regolamento Comunale - Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande e norme procedurali;


Deliberazione Giunta Regionale n. 1047 del 18/06/2013 Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita);
L. R. 28/12/2012 n.50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto;
D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Legge antimafia";
D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.